Il Collaudo costituisce l’atto tecnico amministrativo di conclusione di un appalto attraverso la cui formalizzazione la pubblica amministrazione o il semplice privato sono messi nelle condizioni di accettare l’opera e di liquidare il conto economico all’impresa. È, cioè, l’atto attraverso il quale il tecnico nominato accerta la conformità dell’opera alle prescrizioni contrattuali e definisce i crediti dell’appaltatore.
Il Collaudo ha una natura tecnico-qualitativa discrezionale essendo demandata al tecnico nominato la scelta dei mezzi di verifica, dei criteri accertativi, delle prove o saggi integrativi e della estensione delle verifiche per fornire il giudizio finale.
In tal senso esso non costituisce per il committente un atto definitivo ma solo un giudizio di accettabilità dell’opera e di quantificazione del credito da liquidare all’impresa. La committenza ha la facoltà di non accettare il collaudo e rendere nulle le conclusioni del certificato rilasciato. Tale facoltà, però, deve essere chiaramente motivata ed è sancita dal D.P.R. 554/99. L’accettazione, invece, della certificazione di collaudo costituisce il primo passo verso la conclusione del contratto d’appalto. Questo si ritiene esaurito solo con la approvazione del Collaudo da parte della committenza.
Il procedimento di collaudo ai sensi dell’art. 187 del D.P.R. 554/99 ha le seguenti finalità:
Il collaudo tecnico- amministrativo deve essere completato entro sei mesi della data di ultimazione dei lavori come indicata nel Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dalla D.L. in contraddittorio con l’impresa (art. 192 D.P.R. 554/99). Per lavori di particolare complessità o per esigenze di verifica differita nel tempo, la committenza può consentire deroghe al termine di sei mesi. Di tali situazioni deve essere riferito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
LA NOMINA:
Esame della documentazione e visite in cantiere.
Preliminarmente ad ogni altra operazione è obbligo del collaudatore quello di analizzare attentamente la documentazione contrattuale ed in particolare:
Il collaudatore deve eventualmente rilevare ogni eventuale discordanza tra atti documentali.
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E VISITE IN CANTIERE
Il collaudatore definisce cadenza e numero delle visite in cantiere nel corso della esecuzione dell’opera. In ogni caso andranno fissate dal collaudatore visite ogni qual volta ci si trovi di fronte a situazioni quali:
CONTROLLO della CONTABILITÀ dei LAVORI:
Il collaudatore ha compito di accertare la regolarità formale e sostanziale di tutti gli atti documentali relativi alla esecuzione e contabilizzazione dei lavori come redatti dal direttore dei lavori. I documenti che il collaudatore verifica e sui quali si esprime sono:
L’esame della contabilità deve condurre il collaudatore alla convinzione della corretta contabilizzazione delle opere attraverso riscontri quali:
LIQUIDAZIONE FINALE dei LAVORI
Nell’ambito della attività conclusiva del collaudatore, dal punto di vista amministrativo, vi è anche l’esame delle domande e delle riserve avanzate dall’impresa nel corso delle lavorazioni e per le quali non è intervenuta una risoluzione definitiva. Il collaudatore può essere chiamato ad esprimere il proprio parere in merito a tali richieste nella relazione separata e riservata predisposta per la committenza. Il parere, per altro non vincolante, verte tanto sulla efficacia e sulla correttezza formale delle richieste dell’appaltatore, quanto sul merito delle stesse, potendo il collaudatore esprimersi sulla loro quantificazione. Al termine della revisione contabile, dopo aver preso in considerazione anche tutte le eventuali varianti in corso d’opera il collaudatore riporterà nel certificato di collaudo il conto finale rettificato secondo le eventuali correzioni che ha ritenuto opportuno apportare alla contabilità liquidando il credito all’impresa.
IL COLLAUDO STATICO
Il collaudo statico costituisce un aspetto specialistico della più ampia attività di collaudo tecnico amministrativo. Esso riguarda i manufatti rientranti tra quelli indicati nell’art. 1 della Legge n.1086 del 5/11/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. Ad oggi la legge 1086/71 trova attuazione nel D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”.
I requisiti e gli obblighi del collaudatore sono richiamati nell’art. 7 della Legge 1086/71. In particolare:
Il paragrafo 9.1. del D.M. 14/01/2008 indica quali sono gli adempimenti del collaudatore statico:
Costituiscono, inoltre, prerogativa del collaudatore statico:
Il collaudatore potrà nel corso dell’attività, richiedere:
Al termine della realizzazione dell’opera il collaudatore redige il certificato di collaudo statico dopo aver maturato un giudizio sull’idoneità della struttura, sulla stabilità della stessa e sulla rispondenza statica del realizzato alle finalità di progetto.
Il Certificato di collaudo statico comprende solitamente:
Anche il collaudo della parte impiantistica di un opera costituisce aspetto specialistico della attività di collaudo tecnico amministrativo. Per le opere di maggiore importanza impiantistica il tecnico deve essere individuato con tali competenze specifiche. Le verifiche da effettuare sono individuate nell’ambito delle differenti tipologie di impianto in ragione delle normative di riferimento.
Gli impianti rispetto ai quali risulta necessario procedere con i collaudi sono:
Il Collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà comprendere: