Perizia Fonometrica

Nell’ordinamento italiano la perizia, stragiudiziale o extragiudiziale, è l’analisi tecnica di una particolare situazione ed è redatta da un professionista abilitato, ossia da un esperto in una determinata disciplina non giuridica. La perizia può essere richiesta per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno –ossia l’attribuzione agli stessi di un valore economico– oppure la definizione dei confini tra due terreni) o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme, etc.).

Per entrare nello specifico si prega di scrivere al seguente indirizzo E-mail: info@www.studiorossetticonte.it

 

Le perizie fonometriche sono legate alle Leggi sull’inquinamento acustico: il gruppo delle norme amministrative basate sulla Legge quadro n. 447/95 ed i relativi decreti applicativi ed il gruppo delle norme privatistiche basate sul Codice Civile e Penale.

 

Le norme amministrative si applicano quando l’attività necessita di autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione (Comune) e sono tutte le attività produttive: bar, discoteca, ristorante, pizzeria, artigiani, officina, fabbro, falegnameria, etc. Queste attività devono aver documentato di non superare i limiti di legge con riferimento alla 447/95 e con la stesura di una perizia effettuata da un “tecnico competente in acustica ambientale” iscritto in appositi elenchi regionali.

 

Sono uscite delle norme sulla semplificazione e, le suddette attività, hanno la possibilità di produrre una dichiarazione che gli permette di essere a norma (Autocertificazione). Tale semplificazione potrebbe, non sempre, risultare veritiera, quindi, il cittadino, qualora rilevi, a suo parere, un apparente inquinamento acustico potrebbe denunciarlo alle autorità competenti. Si consiglia, comunque, prima di adire le vie legali, e per evitare di buttar via tempo e denaro, di fare un rilievo peritale che documenti e confermi in modo inconfutabile l’eventuale superamento dei limiti di legge.

 

Si sottolinea che i Vigili Urbani o gli organi di polizia non hanno alcuna autorità d’intervento concreto per i problemi d’inquinamento acustico.

Se chi provoca disturbo è un privato, non si applicano le norme amministrative ma solo quelle privatistiche: non intervengono il Comune o l’ARPA.

 

Il consulente tecnico in acustica:

Il consulente specialista in acustica oltre ad essere di documentata esperienza sulla materia, deve possedere la strumentazione idonea ai rilievi, deve poter assistere il committente anche con adeguata conoscenza degli aspetti giuridici.

 

Attività rumorosa che necessita di autorizzazione dalla Pubblica Amministrazione (attività commerciali ed assimilabili).

 

Verificato il superamento dei limiti di legge si deve fare un esposto al comune che ha rilasciato l’autorizzazione all’apertura dell’attività ed all’ARPA, ente preposto ai controlli strumentali.

 

Se l’attività è priva di autorizzazione si può solo procedere con una denuncia alla magistratura ed eventualmente agire secondo le norme privatistiche.

 

Se l’attività è stata autorizzata e l’ARPA verifica il superamento dei limiti di legge, scatta una sanzione amministrativa (€1035 circa) ed una segnalazione alla Pubblica Amministrazione.

 

Il comune trasmette alla ditta un avviso di procedimento sospensivo con l’obbligo di procedere entro un certo tempo (generalmente 30 giorni) ad effettuare adeguati lavori di risanamento, documentati con la successiva stesura di una relazione tecnica che attesti  il  rientro nei limiti di legge.

 

Se non si riesce a risolvere la situazione, l’unica via perseguibile è quella basata sul diritto privatistico (Art. 844 del Codice Civile).

 

Attività rumorosa che NON necessita di autorizzazione dalla Pubblica Amministrazione (privati).

 

Verificato il superamento dei limiti di legge si deve fare una richiesta di conciliazione per un risanamento della situazione. Se non si riesce a risolvere bonariamente il problema occorre richiedere, l’assistenza di un tecnico specializzato in acustica per la redazione di una perizia fonometrica e adire le vie legali.

 

Di solito si chiede l’applicazione dell’Art. 700 del Codice di Procedura Civile, (procedura d’urgenza).